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DECRETO LEGISLATIVO n. 236 del 29/12/2017
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adigerecante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina ele categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionaledi giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma diBolzano. (18G00034)

Pubblicato su: G.U. n. 50 del 01/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670
, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426
, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e
19-bis;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426


1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
, sono sostituiti
dal seguente:
«I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano
limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per
l'altra meta' sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e
con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di
un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una
delle seguenti categorie:
a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in
ruolo da almeno 10 anni;
b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la
seconda valutazione di professionalita', o con qualifica equiparata;
c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di
stipendio;
d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione
con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche
se non piu' iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a
consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma
dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante
concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato,
della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di
Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri
enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non
inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di
effettivo servizio in tale qualifica.».


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