DECRETO LEGISLATIVO n. 236 del 29/12/2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adigerecante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina ele categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionaledi giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma diBolzano. (18G00034)
Pubblicato su: G.U. n. 50 del 01/03/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 19-bis; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituiti dal seguente: «I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni; b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita', o con qualifica equiparata; c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non piu' iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576; e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.». Versione PDF |