DECRETO del 19/12/2017 Dematerializzazione delle disposizioni di svincolo dei depositiprovvisori e dei trasferimenti fondi. (18A01497)
Pubblicato su: G.U. n. 49 del 28/02/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e in particolare: l'art. 531-bis che regola il trasferimento fondi tra le tesorerie dello Stato; il titolo XI «Dei depositi», per la parte relativa ai depositi provvisori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche; Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare: l'art. 161 concernente gli «Ordini di pagamento per trasferimento fondi»; il Titolo I della Parte IV, relativo ai «Depositi provvisori»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, concernente la «Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» che assegna alle ragionerie territoriali dello Stato le funzioni in materia di svincolo dei depositi provvisori; Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 3 settembre 2015 concernente la «Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato e la definizione dei relativi compiti»; Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei Pagamenti della pubblica amministrazione (S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia; Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; Visto il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013; Ravvisata l'esigenza di completare il processo di dematerializzazione delle procedure di pagamento e, in particolare, le operazioni di svincolo e rendicontazione dei depositi provvisori e di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti di fondi; Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale; Decreta: Art. 1 Modalita' di emissione dell'ordine di estinzione informatico del deposito provvisorio 1. I depositi provvisori sono estinti mediante apposito ordine informatico che autorizza la Tesoreria centrale e le Sezioni di tesoreria territorialmente competenti alla restituzione del deposito o all'incameramento dello stesso all'erario. 2. L'ordine di estinzione dei depositi provvisori e' disposto dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, in particolare, dalle ragionerie territoriali, per i depositi costituiti presso le Sezioni di Tesoreria territorialmente competenti e dall'I.Ge.P.A., per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse e' stato costituito il deposito. Si prescinde dal nulla osta dell'Amministrazione nei casi di incameramento del deposito per decorso del termine di cui all'art. 598, comma 4, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Gli uffici di cui al comma 2, emettono l'ordine di estinzione informatico del deposito provvisorio, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. 4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione degli ordini di estinzione informatici. 5. Gli ordini di estinzione informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. 6. Gli ordini di estinzione informatici, sono emessi utilizzando un'apposita funzionalita' messa a disposizione sull'applicativo Sistema informativo di Tesoreria e vengono firmati dai titolari degli uffici di cui al comma 2, che sono personalmente responsabili della regolarita' delle disposizioni di estinzione. 7. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in qualita' di erogatore e responsabile del servizio messo a disposizione con l'applicativo Sistema informativo di tesoreria, cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti gli ordini di estinzione informatici, con modalita' che assicurano l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4. Versione PDF |