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DECRETO del 19/12/2017
Dematerializzazione delle disposizioni di svincolo dei depositiprovvisori e dei trasferimenti fondi. (18A01497)

Pubblicato su: G.U. n. 49 del 28/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato e in particolare:
l'art. 531-bis che regola il trasferimento fondi tra le tesorerie
dello Stato;
il titolo XI «Dei depositi», per la parte relativa ai depositi
provvisori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367
, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e
contabili e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che gli
atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e
la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti
previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere
sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti
amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (I.S.T.),
emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento
Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare:
l'art. 161 concernente gli «Ordini di pagamento per trasferimento
fondi»;
il Titolo I della Parte IV, relativo ai «Depositi provvisori»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2010, concernente la «Riallocazione delle funzioni delle
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» che assegna
alle ragionerie territoriali dello Stato le funzioni in materia di
svincolo dei depositi provvisori;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 3 settembre
2015 concernente la «Individuazione delle ragionerie territoriali
dello Stato e la definizione dei relativi compiti»;
Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema
informatizzato dei Pagamenti della pubblica amministrazione
(S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca
d'Italia;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148
, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
Visto il regolamento concernente la dematerializzazione delle
quietanze di tesoreria emanato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013;
Ravvisata l'esigenza di completare il processo di
dematerializzazione delle procedure di pagamento e, in particolare,
le operazioni di svincolo e rendicontazione dei depositi provvisori e
di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti di fondi;
Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che gestisce il
servizio di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di emissione dell'ordine di estinzione informatico del
deposito provvisorio

1. I depositi provvisori sono estinti mediante apposito ordine
informatico che autorizza la Tesoreria centrale e le Sezioni di
tesoreria territorialmente competenti alla restituzione del deposito
o all'incameramento dello stesso all'erario.
2. L'ordine di estinzione dei depositi provvisori e' disposto dal
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, in particolare,
dalle ragionerie territoriali, per i depositi costituiti presso le
Sezioni di Tesoreria territorialmente competenti e dall'I.Ge.P.A.,
per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale, previa
acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui
interesse e' stato costituito il deposito. Si prescinde dal nulla
osta dell'Amministrazione nei casi di incameramento del deposito per
decorso del termine di cui all'art. 598, comma 4, del Regio decreto
23 maggio 1924, n. 827
.
3. Gli uffici di cui al comma 2, emettono l'ordine di estinzione
informatico del deposito provvisorio, nel rispetto degli obblighi che
la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti
istituzionali.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono
con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le
modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
degli ordini di estinzione informatici.
5. Gli ordini di estinzione informatici sono individuali e sono
pagabili dalle tesorerie in essi indicate.
6. Gli ordini di estinzione informatici, sono emessi utilizzando
un'apposita funzionalita' messa a disposizione sull'applicativo
Sistema informativo di Tesoreria e vengono firmati dai titolari degli
uffici di cui al comma 2, che sono personalmente responsabili della
regolarita' delle disposizioni di estinzione.
7. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in
qualita' di erogatore e responsabile del servizio messo a
disposizione con l'applicativo Sistema informativo di tesoreria, cura
la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti
gli ordini di estinzione informatici, con modalita' che assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa
di cui al comma 4.


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