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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 12 del 25/01/2018
Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES).(18G00033)

Pubblicato su: G.U. n. 47 del 26/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare,
l'articolo 4 che prevede la possibilita' di istituire nelle regioni
meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla
normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in
particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli
aiuti di Stato;
Considerato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i
criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area
nonche' i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni
speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del
2017, nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21
dicembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017;
b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo 4,
comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017;
c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE (TEN T);
d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in
transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione
dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal
presidente dell'Autorita' portuale in cui ricade l'Area portuale, da
un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES
interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) «decreto-legge n. 91/2017»: il decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
che prevede l'istituzione delle ZES;
g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto-legge n. 91/2017;
h) «presidente autorita' portuale»: presidente dell'Autorita' di
sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016,
n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84
;
i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorita' di
sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016,
n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84
.


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