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DECRETO LEGISLATIVO n. 232 del 13/12/2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali. (18G00024)

Pubblicato su: G.U. n. 33 del 09/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84
, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera
f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento
europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni,
recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive
modificazioni, recante norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti
dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, recante attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30
;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive
modificazioni, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183
;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede l'adozione da parte
del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, lettera f) del medesimo
articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della
procedura previsti dallo stesso articolo, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328
, e successive modificazioni, recante approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509
, e successive modificazioni, recante disciplina del
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse
generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24
novembre 1994, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il piano regolatore di sistema portuale e' lo strumento di
pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione
strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di
ciascun porto.
1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono un documento di
pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale
dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei
in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche'
con il Piano strategico nazionale della portualita' e della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di
pianificazione delle Autorita' di sistema portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni
strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione
porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di
tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli
attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi
e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei
contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in
numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto
territoriale del sistema, nonche' per assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione
porto-citta' definite dal documento di pianificazione strategica di
sistema e' stabilita dai comuni, previo parere della competente
Autorita' di sistema portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema e':
a) sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente
interessato, che si esprime entro e non oltre quarantacinque giorni
dal ricevimento dell'atto;
b) e' adottato dal Comitato di gestione e approvato nei
successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime
sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma
1-quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo' convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi
dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di pianificazione
strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale di cui al
comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'
regioni, e' approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorita'
di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le varianti al documento di pianificazione strategica di
sistema sono approvate con il medesimo procedimento previsto per
l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a
funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di
pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle
destinate alle attivita' commerciali e crocieristiche, al diporto,
alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati
dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente
anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono
redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della
portualita' e della logistica e del documento di pianificazione
strategica e di sistema nonche' in conformita' alle Linee guida
emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori
portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i
contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico, e' valutata con priorita' la
finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici
come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
.
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le strutture o
ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a
secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da
diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema portuale, il
piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9,
previa intesa con i comuni territorialmente interessati con
riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a
funzioni di interazione porto-citta'. I comuni si esprimono entro e
non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di competenza al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta
giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e
quella di cui al comma 3-ter, dalla regione interessata entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma
2-quater, lettera a), la regione, ovvero il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in caso di Autorita' di sistema
portuale interregionale, puo' convocare una Conferenza dei servizi,
ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree
destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e
alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi', le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e' istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore e' adottato e
approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita,
dall'Autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa con il
comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie
norme regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti
di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della
normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, autonomamente
o su richiesta della regione o del comune interessato, puo'
promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva
adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti
la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al
comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore
portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti
ricompresi in una Autorita' di sistema portuale, la cui
circoscrizione territoriale ricade in piu' regioni, sono approvate
con atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto
di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono
ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorita' di
sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura
del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte
strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti
tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti
da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L'adeguamento
tecnico-funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento
medesimo.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis», sono sostituite
dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.», sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui
sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di
dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.


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