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DECRETO del 07/12/2017
Adeguamento dei regimi di aiuti a finalita' regionale agliinvestimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazioneintrodotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017. (18A00747)

Pubblicato su: G.U. n. 31 del 07/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14
giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L156 del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n.
651/2014;
Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera f), del
predetto regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica l'art. 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014, «Definizioni», introducendo il seguente
punto 61bis): ««delocalizzazione»: il trasferimento della stessa
attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento
situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento
iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente
dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato
(stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o
servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve
almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o
le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti
di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli
stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;
Visto, altresi', l'art. 1, paragrafo 10, lettera c), del predetto
regolamento (UE) n. 1084/2017, che inserisce nell'art. 14 del
regolamento (UE) n. 651/2014, «Aiuti a finalita' regionale agli
investimenti», il seguente paragrafo «16. Il beneficiario conferma
che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in
cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale e' richiesto
l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a
non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento
iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto»;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020
approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre
2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto il regime di aiuto n. SA.41081 (2015/X), registrato in data
26 febbraio 2015, inerente allo strumento dei contratti di sviluppo,
di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, ed attuato con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il regime di aiuto n. SA.42863 (2015/X) registrato in data 11
agosto 2015 inerente allo strumento per la reindustrializzazione e
riqualificazione delle aree di crisi industriale di cui alla legge 15
maggio 1989, n. 181
, disciplinato, ai sensi dell'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 giugno 2015;
Visto il regime di aiuto n. SA.41721 (2015/X), registrato in data
28 aprile 2015, inerente alla concessione di agevolazioni a sostegno
di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale
delle aree di crisi della Campania ed alla riqualificazione del
sistema produttivo, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 13 febbraio 2014;
Visto l'art. 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che
prevede che in caso di modifica dello stesso regolamento ogni regime
di aiuto esentato a norma del medesimo regolamento rimane esentato
per un periodo transitorio di sei mesi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59
»;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di
rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni al
decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al decreto
9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 27, che
reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 3 agosto 2015, n. 178, recante i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i
criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in
favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
delle aree di crisi industriali;
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio
decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 novembre 2009, n. 278, e successive modifiche e integrazioni,
concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge
27 dicembre 2006, n. 296
, riguardanti le aree tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad
esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8 aprile 2014, n. 82, recante i termini, le modalita' e le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio
industriale delle aree di crisi della Campania e alla
riqualificazione del suo sistema produttivo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 26 febbraio 2015, n. 47, che ha adeguato le disposizioni
contenute nel predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico
13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014;
Considerata l'esigenza di adeguare, nei termini indicati dall'art.
58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, i regimi di aiuti
a finalita' regionale agli investimenti di cui ai citati decreti del
Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13
febbraio 2014, alla sopra richiamata disposizione relativa alla
delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017;

Decreta:

Art. 1


Modifiche al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
concernente i contratti di sviluppo, come successivamente modificato
e integrato, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera t) il punto e'
sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera t) e'
aggiunta la seguente: «t-bis) «delocalizzazione»: il trasferimento
della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno
stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE
(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato
l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e'
trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e
in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse
finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di
clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita'
o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del
beneficiario nel SEE»;
b) all'art. 4, comma 9, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente: «g) limitatamente alla realizzazione dei progetti di
investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c)
del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la
presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita'
produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere
alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento
dell'investimento stesso».


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