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DECRETO del 07/12/2017
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' erequisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687)

Pubblicato su: G.U. n. 29 del 05/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina», che istituisce, all'art. 12, la Banca dati nazionale
informatizzata delle anagrafi zootecniche;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti»;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l'art. 18,
paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli
operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione
nei confronti delle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari,
che prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) che
allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale
devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato
I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10,
riguardanti:
l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e
conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il
controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorita'
competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni,
a richiesta;
le informazioni che devono registrare gli operatori del settore
alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di
origine animale;
la possibilita' per gli operatori del settore alimentare di farsi
assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le
quali i veterinari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare
l'allegato II, sezione III, che prevede l'obbligo di trasmissione
alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla catena
alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati,
tra cui anche «il nome e l'indirizzo del veterinario privato che
assiste di norma l'azienda di provenienza»;
Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed,
in particolare, l'art. 3, che prevede l'obbligo per le autorita'
compenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in base
alla valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro
dell'affidabilita' dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di
autocontrollo, e l'art. 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati
membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o
ridurre l'importo delle tariffe per i controlli a carico degli
operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di
autocontrollo e di rintracciabilita' attuati dagli stessi operatori
nei propri stabilimenti;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente il
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali,
che all'art. 4, comma 3, e all'art. 15 disciplina le registrazioni da
effettuare a cura dei veterinari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
«Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore» ed, in particolare, l'art. 2 che
individua le autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), con
particolare riguardo ai seguenti articoli:
art. 10: (Responsabilita' per la sanita' animale e misure di
biosicurezza), che prevede che l'applicazione delle misure di
biosicurezza e' sotto la responsabilita' diretta dell'operatore,
assieme all'uso prudente e responsabile del farmaco veterinario e
delle buone pratiche di allevamento;
art. 24: (Obbligo di sorveglianza degli operatori);
art. 25: (Visite veterinarie per la salute animale), che
introduce l'obbligo per tutti gli operatori di sottoporre a visita
veterinaria gli stabilimenti di cui hanno la responsabilita' in
ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione;
art. 26: (Obbligo di sorveglianza dell'autorita' competente),
paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno, che l'autorita'
competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza
condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le
visite di sanita' animale in conformita' rispettivamente agli
articoli 24 e 25;
art. 27: (Metodologia, frequenza e intensita' della
sorveglianza), che dispone che l'organizzazione, compresi i mezzi e
la frequenza e l'intensita' dell'attivita' di sorveglianza, tenga
conto della sorveglianza condotta dagli operatori a norma dell'art.
24 e 25;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale
destinati al consumo umano», che prevede che con decreto del Ministro
della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano:
e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza;
sono definiti gli obblighi a carico degli operatori del settore
alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro
esecuzione, di un veterinario aziendale;
sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli Ordini
dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' ed i relativi
requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario
aziendale, che devono essere correlati all'attivita' da svolgere;
Visto l'art. 102 del predetto regolamento (UE) n. 429/2016 che, al
paragrafo 4, prevede la possibilita' per gli operatori di essere
esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad
alcune delle informazioni riportate al paragrafo 1, qualora
l'operatore interessato: a) abbia accesso alla banca dati
informatizzata istituita ai sensi dell'art. 109 e la base dati
contenga gia' tali informazioni; b) disponga delle informazioni
aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata;
Considerato che la sorveglianza in sanita' animale e' un elemento
chiave per il controllo delle malattie e che per l'efficacia del
sistema di sorveglianza realizzato dall'autorita' competente e'
necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare dati ed
informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato
sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti posti sotto la
loro responsabilita', anche al fine della categorizzazione del
rischio e di un'efficace programmazione dei controlli;
Considerato che i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello
studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante tra
gli operatori del settore e l'autorita' competente;
Preso atto che il citato regolamento (CE) n. 2016/429, al fine di
integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori e assicurare una
stretta collaborazione e lo scambio di informazioni con l'autorita'
competente, prescrive che gli stabilimenti siano sottoposti a visite
veterinarie periodiche in base al rischio;
Considerato che l'art. 102 del citato regolamento (UE) n. 429/2016
prevede la possibilita' che gli operatori siano esonerati
dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune
delle informazioni ivi prescritte qualora l'operatore interessato
abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita dallo Stato
membro ai sensi dell'art. 109 e tale banca dati contenga gia' tali
informazioni;
Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione delle citate
previsioni del regolamento (CE) n. 429/2016, definire un sistema
informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza
quale estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo
nazionale delle anagrafi zootecniche gia' in uso presso il Ministero
della salute;
Ritenuto in attuazione delle relative disposizioni del regolamento
(UE) n. 2016/429, di individuare la figura del veterinario aziendale
di cui al decreto legislativo n. 117 del 2005, mediante la
definizione dei requisiti professionali e di specifica formazione,
dei compiti e delle responsabilita' da attribuire al medesimo, quale
soggetto autorizzato ad immettere nel sistema informativo per la
epidemio-sorveglianza gestito dalle autorita' competenti, i dati e le
informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attivita'
professionale;
Sentite la Federazione nazionale degli Ordine dei veterinari
italiani e le Associazioni di categoria nella riunione dell'8 marzo
2017 e, successivamente, il 30 maggio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep.atti n. 191/CSR);

Decreta:

Art. 1


Sistema di reti di epidemio-sorveglianza

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di obblighi di
registrazione a carico degli operatori del settore alimentare e dei
veterinari, al fine di assicurare l'esercizio delle competenze
statali in materia di profilassi internazionale, di indirizzo,
coordinamento, gestione e controllo del settore della sanita'
pubblica veterinaria, nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' definito un
sistema informativo per il funzionamento delle reti di
epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell'ambito
della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica istituita
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise (www.vetinfo.sanita.it).
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura la raccolta,
la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore d el
settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di
alimenti e le autorita' competenti del settore veterinario, della
sicurezza alimentare e dei mangimi di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 193 del 2007.
3. Il Ministero della salute provvede affinche' il Sistema
informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza dei dati
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
4. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti mediante il Sistema informativo e' effettuato soltanto ai
fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita'
ufficiali conformemente al presente decreto.


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