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DECRETO del 25/01/2018
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoropoliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, quattordicesima equindicesima tranche. (18A00718)

Pubblicato su: G.U. n. 28 del 03/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398
, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del
Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di
massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
emettersi tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017,
con il quale si e' provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6
ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e
12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293
del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno
stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23
gennaio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 15.988 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre
2016, nonche' 21 febbraio, 19 aprile, 23 giugno e 25 settembre 2017,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e
scadenza 15 maggio 2022, indicizzati, nel capitale e negli interessi,
all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area
dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora
innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice
Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali;
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche
predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all'Indice Eurostat,
con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
, nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»),
con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022. I predetti
titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15
settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'Indice
Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e
un importo massimo di 1.750 milioni di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni
anno di durata del prestito.
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,
con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto
medesimo.


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