PROVVEDIMENTO del 16/01/2018 Disposizioni in materia di sospensione temporanea da partedell'autorita' di risoluzione dei meccanismi terminativi deicontratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo.(18A00574)
Pubblicato su: G.U. n. 25 del 31/01/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
1. Nell'elencare i poteri di cui devono disporre le autorita' di risoluzione, il Capitolo VI della BRRD (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014) prevede all'art. 71 il potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione e, a determinate condizioni, delle sue filiazioni. Il potere riguarda tutti i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato membro. A questa disposizione e' stata data attuazione nel nostro ordinamento attraverso l'art. 68 del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015) che assegna alla Banca d'Italia, in qualita' di Autorita' di risoluzione, il potere di sospendere - dalla pubblicazione del programma di risoluzione e fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo - l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione (comma 1) e, al ricorrere di determinate condizioni, alle controparti di una societa' controllata dall'ente sottoposto a risoluzione (comma 2). Per rendere efficace l'esercizio di tale potere anche relativamente ai contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, il comma 8 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 prevede che la Banca d'Italia possa disporre, nei casi da essa individuati, che questi contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dallo stesso articolo. Particolare rilevanza assumono, in tale ambito, i contratti finanziari (strumenti derivati e securities financing transactions). L'esistenza di un potere in capo all'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi di tali contratti e' infatti uno degli elementi che gli standard elaborati dal Financial Stability Board (FSB) chiedono di considerare per valutare la risolvibilita' di una banca o altra istituzione finanziaria. Cfr. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Su sollecitazione dello stesso FSB, le banche sistemiche a livello internazionale (Global Sistemically Important Banks - G-SIBs), aderendo allo Universal Resolution Stay Protocol del 2015 pubblicato dall'ISDA, si sono gia' volontariamente impegnate a riconoscere il potere delle autorita' di risoluzione delle proprie controparti G-SIBs estere di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi inseriti nei contratti finanziari tra loro stipulati. Contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo sono peraltro presenti anche presso gruppi bancari con dimensioni piu' contenute delle G-SIBs. Alcune giurisdizioni, e tra queste anche alcuni Stati dell'Unione europea, hanno gia' adottato misure regolamentari che richiedono a tutti gli intermediari, o comunque a un novero di intermediari piu' ampio rispetto a quello delle G-SIBs, l'inserimento obbligatorio nei contratti finanziari di clausole con cui la controparte riconosce il potere dell'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi nei contratti finanziari, disciplinati dal diritto di uno Stato estero, stipulati dall'ente sottoposto a risoluzione. 2. Con il presente Provvedimento, la Banca d'Italia - in qualita' di Autorita' di risoluzione - detta disposizioni attuative dell'art. 68, comma 8 del decreto legislativo n. 180/2015, individuando la tipologia di contratti, intermediari e controparti a cui puo' applicarsi il potere di sospensione per due giorni lavorativi. Le disposizioni si applicano ai contratti finanziari, cosi' come definiti nell'art. 1, comma 1, lettera (o), del decreto legislativo n. 180/2015 (ad eccezione degli accordi di prestito interbancario con scadenza pari o inferiore a tre mesi), regolati dal diritto di uno Stato terzo, stipulati, con qualsiasi controparte, da banche e societa' finanziarie (ivi incluse le SIM) rientranti nelle competenze del Comitato Unico di Risoluzione, con l'esclusione dei contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali. L'applicazione ai soli intermediari che ricadono nelle competenze del Comitato Unico di Risoluzione e' ascrivibile all'esigenza di migliorare con priorita' la risolvibilita' di soggetti di maggiore dimensione e complessita', in ragione del maggior grado di rischio sistemico che questi comportano e della circostanza che presso tali intermediari si concentrano pressoche' esclusivamente i contratti finanziari in essere rilevanti ai fini delle presenti disposizioni. Al Provvedimento non si applicano gli obblighi di consultazione e di analisi d'impatto previsti dal Provvedimento del 24 marzo 2010 per l'emanazione degli atti di natura normativa della Banca d'Italia, considerato il suo carattere d'urgenza, fatta salva l'esigenza di garantire, in alcuni casi, un periodo transitorio per l'applicazione (cfr. infra). Infatti, la mancanza del potere in capo alla competente autorita' di risoluzione di sospendere l'attivazione dei meccanismi terminativi dei contratti finanziari regolati dal diritto di uno Stato terzo costituisce un elemento potenzialmente in grado di compromettere la piena ed effettiva risolvibilita' degli intermediari e l'attuazione delle previste strategie per superare la crisi. L'emanazione del Provvedimento in tempi rapidi e' inoltre conforme all'obiettivo di uniformare l'ordinamento italiano, nell'ottica dell'integrazione europea del sistema bancario e finanziario e delle regole sulle crisi degli intermediari creditizi, alle soluzioni normative gia' adottate da altri Stati membri. Sono state tuttavia condotte un'analisi di impatto e una consultazione informale che ha coinvolto l'ABI e gli intermediari che hanno in essere contratti della specie. Esse hanno confermato che il Provvedimento determina oneri di entita' molto limitata per i soggetti destinatari, considerato che i contratti finanziari regolati dal diritto di Stati terzi sono concentrati, come detto, presso gli intermediari di elevate dimensioni e che il relativo controvalore e' trascurabile rispetto al valore complessivo dei contratti finanziari. I commenti raccolti nella consultazione sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione del testo normativo. 3. Il Provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it Le disposizioni in esso contenute si applicano con le seguenti tempistiche: a) per i contratti finanziari stipulati tra G-SIBs, si applicano dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in modo da assicurare continuita' alle obbligazioni che le G-SIBs hanno gia' volontariamente assunto aderendo all'ISDAUniversal Resolution Stay Protocol del 2015; b) in tutti gli altri casi, si applicano decorso un anno dalla sua entrata in vigore. Questa soluzione permette di tener conto delle possibili iniziative dell'ISDA volte a facilitare l'accettazione delle nuove clausole previste dal Provvedimento attraverso la predisposizione di un apposito Jurisdictional Modular Protocol o, in loro assenza, dei tempi di adeguamento della contrattualistica alla nuova disciplina. In coerenza con l'art. 68, comma 8, del decreto legislativo n. 180/2015, il Provvedimento si applica ai contratti conclusi o rinnovati successivamente alle date indicate nei punti a) e b); poiche' esso rafforza ulteriormente la risolvibilita' degli intermediari, e' rimesso ai destinatari l'inserimento - su base volontaria - di clausole di sospensione nei contratti stipulati precedentemente, anche nel quadro delle iniziative dell'ISDA. Roma, 16 gennaio 2018 Il Governatore: Visco Versione PDF |