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PROVVEDIMENTO del 16/01/2018
Disposizioni in materia di sospensione temporanea da partedell'autorita' di risoluzione dei meccanismi terminativi deicontratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo.(18A00574)

Pubblicato su: G.U. n. 25 del 31/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

1. Nell'elencare i poteri di cui devono disporre le autorita' di
risoluzione, il Capitolo VI della BRRD (Direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014) prevede
all'art. 71 il potere di sospendere temporaneamente i meccanismi
terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un
ente sottoposto a risoluzione e, a determinate condizioni, delle sue
filiazioni. Il potere riguarda tutti i contratti disciplinati dal
diritto di uno Stato membro.
A questa disposizione e' stata data attuazione nel nostro
ordinamento attraverso l'art. 68 del decreto legislativo del 16
novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015) che assegna
alla Banca d'Italia, in qualita' di Autorita' di risoluzione, il
potere di sospendere - dalla pubblicazione del programma di
risoluzione e fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo -
l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque
controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione (comma
1) e, al ricorrere di determinate condizioni, alle controparti di una
societa' controllata dall'ente sottoposto a risoluzione (comma 2).
Per rendere efficace l'esercizio di tale potere anche relativamente
ai contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, il comma 8
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 prevede che la Banca
d'Italia possa disporre, nei casi da essa individuati, che questi
contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di
subire gli effetti della sospensione prevista dallo stesso articolo.
Particolare rilevanza assumono, in tale ambito, i contratti
finanziari (strumenti derivati e securities financing transactions).
L'esistenza di un potere in capo all'autorita' di risoluzione di
sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi
di tali contratti e' infatti uno degli elementi che gli standard
elaborati dal Financial Stability Board (FSB) chiedono di considerare
per valutare la risolvibilita' di una banca o altra istituzione
finanziaria. Cfr. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for
Financial Institutions.
Su sollecitazione dello stesso FSB, le banche sistemiche a livello
internazionale (Global Sistemically Important Banks - G-SIBs),
aderendo allo Universal Resolution Stay Protocol del 2015 pubblicato
dall'ISDA, si sono gia' volontariamente impegnate a riconoscere il
potere delle autorita' di risoluzione delle proprie controparti
G-SIBs estere di sospendere temporaneamente l'attivazione dei
meccanismi terminativi inseriti nei contratti finanziari tra loro
stipulati.
Contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo
sono peraltro presenti anche presso gruppi bancari con dimensioni
piu' contenute delle G-SIBs. Alcune giurisdizioni, e tra queste anche
alcuni Stati dell'Unione europea, hanno gia' adottato misure
regolamentari che richiedono a tutti gli intermediari, o comunque a
un novero di intermediari piu' ampio rispetto a quello delle G-SIBs,
l'inserimento obbligatorio nei contratti finanziari di clausole con
cui la controparte riconosce il potere dell'autorita' di risoluzione
di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi
terminativi nei contratti finanziari, disciplinati dal diritto di uno
Stato estero, stipulati dall'ente sottoposto a risoluzione.
2. Con il presente Provvedimento, la Banca d'Italia - in qualita'
di Autorita' di risoluzione - detta disposizioni attuative dell'art.
68, comma 8 del decreto legislativo n. 180/2015, individuando la
tipologia di contratti, intermediari e controparti a cui puo'
applicarsi il potere di sospensione per due giorni lavorativi.
Le disposizioni si applicano ai contratti finanziari, cosi' come
definiti nell'art. 1, comma 1, lettera (o), del decreto legislativo
n. 180/2015
(ad eccezione degli accordi di prestito interbancario con
scadenza pari o inferiore a tre mesi), regolati dal diritto di uno
Stato terzo, stipulati, con qualsiasi controparte, da banche e
societa' finanziarie (ivi incluse le SIM) rientranti nelle competenze
del Comitato Unico di Risoluzione, con l'esclusione dei contratti
conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli
o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche
centrali.
L'applicazione ai soli intermediari che ricadono nelle competenze
del Comitato Unico di Risoluzione e' ascrivibile all'esigenza di
migliorare con priorita' la risolvibilita' di soggetti di maggiore
dimensione e complessita', in ragione del maggior grado di rischio
sistemico che questi comportano e della circostanza che presso tali
intermediari si concentrano pressoche' esclusivamente i contratti
finanziari in essere rilevanti ai fini delle presenti disposizioni.
Al Provvedimento non si applicano gli obblighi di consultazione e
di analisi d'impatto previsti dal Provvedimento del 24 marzo 2010 per
l'emanazione degli atti di natura normativa della Banca d'Italia,
considerato il suo carattere d'urgenza, fatta salva l'esigenza di
garantire, in alcuni casi, un periodo transitorio per l'applicazione
(cfr. infra). Infatti, la mancanza del potere in capo alla competente
autorita' di risoluzione di sospendere l'attivazione dei meccanismi
terminativi dei contratti finanziari regolati dal diritto di uno
Stato terzo costituisce un elemento potenzialmente in grado di
compromettere la piena ed effettiva risolvibilita' degli intermediari
e l'attuazione delle previste strategie per superare la crisi.
L'emanazione del Provvedimento in tempi rapidi e' inoltre conforme
all'obiettivo di uniformare l'ordinamento italiano, nell'ottica
dell'integrazione europea del sistema bancario e finanziario e delle
regole sulle crisi degli intermediari creditizi, alle soluzioni
normative gia' adottate da altri Stati membri.
Sono state tuttavia condotte un'analisi di impatto e una
consultazione informale che ha coinvolto l'ABI e gli intermediari che
hanno in essere contratti della specie. Esse hanno confermato che il
Provvedimento determina oneri di entita' molto limitata per i
soggetti destinatari, considerato che i contratti finanziari regolati
dal diritto di Stati terzi sono concentrati, come detto, presso gli
intermediari di elevate dimensioni e che il relativo controvalore e'
trascurabile rispetto al valore complessivo dei contratti finanziari.
I commenti raccolti nella consultazione sono stati tenuti in
considerazione nell'elaborazione del testo normativo.
3. Il Provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra'
pubblicato sul sito web della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it Le
disposizioni in esso contenute si applicano con le seguenti
tempistiche:
a) per i contratti finanziari stipulati tra G-SIBs, si applicano
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in modo da
assicurare continuita' alle obbligazioni che le G-SIBs hanno gia'
volontariamente assunto aderendo all'ISDAUniversal Resolution Stay
Protocol del 2015;
b) in tutti gli altri casi, si applicano decorso un anno dalla
sua entrata in vigore. Questa soluzione permette di tener conto delle
possibili iniziative dell'ISDA volte a facilitare l'accettazione
delle nuove clausole previste dal Provvedimento attraverso la
predisposizione di un apposito Jurisdictional Modular Protocol o, in
loro assenza, dei tempi di adeguamento della contrattualistica alla
nuova disciplina.
In coerenza con l'art. 68, comma 8, del decreto legislativo n.
180/2015
, il Provvedimento si applica ai contratti conclusi o
rinnovati successivamente alle date indicate nei punti a) e b);
poiche' esso rafforza ulteriormente la risolvibilita' degli
intermediari, e' rimesso ai destinatari l'inserimento - su base
volontaria - di clausole di sospensione nei contratti stipulati
precedentemente, anche nel quadro delle iniziative dell'ISDA.
Roma, 16 gennaio 2018

Il Governatore: Visco


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