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ORDINANZA del 10/01/2018
Disciplina delle modalita' di attuazione degli interventi finanziaticon le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e iversamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimentodella Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento dellerelative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 48). (18A00391)

Pubblicato su: G.U. n. 19 del 24/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con il quale l'on. Paola De Micheli e' stata nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini
della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229
, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017,
n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172
, e in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario
straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione e determina, di
concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro
complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario,
definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di
quelle assegnate, coordinando altresi' gli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II,
capo I, ai sensi dell'art. 14;
b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i
presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al
Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti
dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi
per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici;
d) l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte
mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente
bancario attivato dalla Protezione civile, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4
dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella
contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti,
provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare
l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, conti correnti a
cio' dedicati;
e) l'art. 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei
territori colpiti dagli eventi sismici, il Comitato dei garanti,
previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4
dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, e' integrato da un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone
al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture
destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;
f) l'art. 14, comma 1, il quale prevede che, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1;
g) l'art. 14, comma 3-bis.1 nella parte in cui stabilisce che in
sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e
f) del comma 2 ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, il commissario straordinario puo' individuare,
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,
che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione e
che per la realizzazione dei predetti interventi, a cura di soggetti
attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla
scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia
di rilevanza europea di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
, le procedure previste dal comma 3-bis del
presente articolo»;
h) l'art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera a), il quale
prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali
di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi
sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso
gli Uffici speciali per la ricostruzione; il comma 2, il quale
prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1, il Presidente di Regione - vicecommissario con apposito
provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita'
necessaria alla realizzazione ai comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i) l'art. 18, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede,
fra l'altro, che la centrale unica di committenza e' individuata per
i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15,
nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto
dal comma 1 del medesimo art. 9; il comma 4 il quale stabilisce che
resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori di cui all'art.
15, comma 1, lettera a) di avvalersi, come centrale unica di
committenza, anche dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
l) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita'
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione
pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi
agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e'
istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita
Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a
disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345
, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410
; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati
a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco
speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017;
Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per
evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;
Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 3
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;
Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante
«Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e
di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il commissario
straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde
linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017,
sottoscritto tra la Struttura di Missione ex art. 30 del
decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di
numeri solidali per la raccolta dei fondi da destinare alle
popolazioni colpite da calamita' naturali sottoscritto il 27 giugno
2014;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
28 agosto 2016, n. 389 e, in particolare, l'art. 4, come sostituito
dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario 10 marzo 2017, n.
17 recante «Disciplina delle modalita' di effettuazione delle
erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici»
ed in particolare l'art. 4 rubricato «Utilizzazione delle erogazione
liberali» con il quale, fra l'altro, si dispone:
al primo comma che «Il commissario straordinario provvede ad
utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilita'
speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016 per il finanziamento delle attivita' di assistenza alla
popolazione ovvero di uno o piu' interventi, previsti dai piani
predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14, comma 2, del sopra menzionato
decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalita', di
imparzialita', di pubblicita', di trasparenza, di efficacia, di
efficienza e di economicita' di cui all'art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241
, e successive modificazioni ed integrazioni»;
al secondo comma che «Il commissario straordinario assicura il
coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti
effettuati secondo le modalita' di cui alle lettere b), c) e d) del
primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal
Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo
del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed
integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del
2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti
dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del
medesimo primo comma»;
Visto il verbale della Cabina di coordinamento del 12 maggio 2017
nella quale e' stato stabilito che gli interventi finanziati con le
donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti
sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile
riguarderanno sia le scuole sia altre strutture pubbliche che,
sebbene non oggetto della ricostruzione, risultino comunque
indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonche'
il potenziamento dei presidi di emergenza e che il riparto delle
risorse disponibili tra le Regioni interessate e' stabilito nelle
seguenti percentuali: il 62% in favore della Regione Marche, il 14%
in favore della Regione Lazio, il 14% in favore della Regione Umbria,
il 10% in favore della Regione Abruzzo;
Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, in
particolare:
il verbale della seduta del 12 luglio 2017 in cui e' stato
approvato il regolamento recante criteri e modalita' per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' del Comitato per
gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia
nel 2016 e 2017, il quale, in particolare, stabilisce che le
valutazioni del Comitato sono informate al rispetto delle
disposizioni recate dalle fonti normative e regolatorie generali e di
settore, fra cui le determinazioni in materia della Cabina di
coordinamento della ricostruzione, definisce i criteri per
l'approvazione degli interventi, stabilisce le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti;
il verbale della seduta del 17 luglio 2017 con il quale sono
stati valutati e approvati i progetti presentati da ogni Regione e la
relativa spesa;
Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile in data
10 ottobre 2017 con il quale si comunica che l'importo complessivo
delle somme raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti
sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile e' pari
a complessivi euro 34.776.740,15;
Vista l'intesa nelle riunioni della Cabina di coordinamento del 27
luglio 2017, 3 agosto 2017 e 10 agosto 2017 concernente la
definizione degli interventi oggetto di finanziamento mediante le
sopraindicate donazioni, da sottoporre al Comitato dei garanti;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n.
DPC/ABI/50087 in data 1° agosto 2017 con la quale viene comunicato
l'elenco degli interventi approvati dal comitato dei garanti e la
previsione di spesa per ognuno di essi, pari ad euro 17.510.000,00
per la Regione Marche, ad euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria, ad
euro 3.942.500,00 per la Regione Lazio, ad euro 3.000.000,00 per la
Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 29.072.500,00,
comprensivo anche del progetto della Regione Marche «recupero grotta
sudatoria» approvato con riserva;
Vista l'ulteriore nota del capo del Dipartimento della protezione
civile n. DPC/ABI55859 in data 4 settembre 2017 con la quale viene
comunicata l'approvazione degli interventi nonche' il trasferimento
nella contabilita' speciale intestata al «commissario straordinario
del governo sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 dell'importo
complessivo di euro 26.072.500,00, che non comprende il progetto per
euro 3.000.000,00 della Regione Marche «recupero grotta sudatoria»
approvato con riserva;
Viste le quietanze in entrata sulla contabilita' speciale intestata
al «commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016» n.
conto 6035 del versamento da parte del Dipartimento della protezione
civile di euro 11.400.000,00 in data 25 agosto 2017 e di euro
14.672.500,00 in data 1° settembre 2017, per un importo complessivo
di euro 26.072.500,00;
Considerato che le somme non ancora impegnate saranno utilizzate
per ulteriori interventi che, sulla base delle proposte dei
Presidenti di regione - vicecommissari, saranno deliberati nella
Cabina di coordinamento e inviati al Comitato dei garanti per
l'approvazione e la deliberazione di finanziamento;
Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di
realizzazione dei predetti interventi e la tempistica di erogazione
delle relative risorse finanziarie, nonche' lo svolgimento delle
funzioni di coordinamento assegnate al commissario straordinario
nonche' di comunicazione ai Comitato dei garanti dello stato di
attuazione dei medesimi, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di
vigilanza ad esso attribuiti;
Visto il verbale della Cabina di coordinamento in data 28 settembre
2017, nella quale e' stato approvato il trasferimento dalla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario alle
contabilita' speciali dei vice-commissari di un'anticipazione del 20%
delle risorse assegnate a ciascun vice-commissario, al fine di
assicurare l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi
gia' approvati dal Comitati dei garanti;
Visto il decreto del commissario straordinario n. 5 in data 12
ottobre 2017 con cui sono state trasferite alle contabilita' speciali
dei vice-commissari le indicate risorse finanziarie;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di
coordinamento del 14 dicembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e
successive modificazioni e integrazioni, in base ai quali i
provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di
trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere
dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa
dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1


Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attuazione
degli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con le
donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti
sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della
protezione civile, di trasferimento delle relative risorse
finanziarie dalla contabilita' speciale del commissario straordinario
alle contabilita' speciali dei vice-commissari, nonche' di
comunicazione al commissario straordinario dello stato di attuazione
degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato dei
garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza
ad esso attribuiti.


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