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ORDINANZA del 10/01/2018
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017,n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017e n. 39 dell'8 settembre 2017. (Ordinanza n. 46). (18A00389)

Pubblicato su: G.U. n. 19 del 24/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172
, e in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei Vice Commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando
sulla fase attuativa degli stessi;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 2, comma 2-bis, il quale prevede che agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli
previsti dall'art. 23, comma 11, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, si provvede con le risorse di cui
all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto;
l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per
la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio
delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti
relativi alla ricostruzione privata;
l'art. 3, comma 4, il quale prevede che gli Uffici speciali per
la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa
a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi, e che, fermo restando cio', i comuni procedono
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di
quest'ultimo;
l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra
questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e
attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni
gravi;
l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici;
l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base
dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese
occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso
abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
l'art. 5, comma 2, lettera g), il quale prevede che il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base
dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese
occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di
delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e
dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la
continuita';
l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi
che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica;
l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il
Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i Vice
Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi
allegati alle domande di contributo;
l'art. 8, il quale detta disposizioni per gli interventi di
immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato danni lievi
al fine di consentire il rapido rientro delle persone e dei nuclei
familiari presso le proprie abitazioni;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori
documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di
contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli
interventi ricostruttivi;
l'art. 14, e in particolare il comma 4-bis, il quale prevede che,
ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
, per la predisposizione dei progetti degli
interventi di ricostruzione pubblica e per l'elaborazione degli atti
di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli
indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera b), del decreto-legge, i soggetti attuatori
possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli
operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 34 del decreto-legge, e che l'affidamento degli
incarichi in questione e' consentito esclusivamente in caso di
indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le
modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del
decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita' e, per
importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
, e' attuato mediante procedure negoziate con
almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici
interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita
presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo
art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di
ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare
concentrazioni di incarichi professionali che non trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28
novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la
quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli
interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno
riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha
fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del
decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di
richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189
del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la
quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati
individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti
sugli immobili con danni lievi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre 2016, modificata dall'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017 e
dall'ordinanza 8 settembre 2017, n. 36, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante disciplina della
delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, con la
quale e' stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il
Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni
dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017,
modificata dall'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, con la quale sono state
dettate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione
di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la
ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti
dagli eventi sismici;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017,
modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 017, e dall'ordinanza n. 28
del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2017 del 10
maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, recante la disciplina
della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a
garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione
criteri e secondo programma interventi immediati» e, in particolare,
l'art. 6-bis;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11
luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2017, modificata dall'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recante
approvazione del programma straordinario per la riapertura delle
scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei
criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere
pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese
tecniche;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente la disciplina
relativa all'attivita' di progettazione;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi
sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42
» e, in particolare, l'art. 2 contenente la
disciplina relativa all'attivita' di progettazione;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la pianificazione
attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri
storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art.
10 concernente i costi dell'attivita' di pianificazione;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa
primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del
decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere a
revisione e integrazione delle suindicate ordinanze nn. 4, 8 e 9 del
2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne
la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore;
Ritenuto che ulteriori modifiche e integrazioni si rendono
necessarie per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli
Uffici speciali per la ricostruzione e dalle rappresentanze dei
professionisti, sulla base dell'esperienza pratica dei primi mesi di
applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione ed al
ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici;
Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di
coordinamento del 7 dicembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1


Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del
17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni di
avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli
uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 dello stesso
decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario
straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di
inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di
conformita' urbanistica ed edilizia, come disposto dall'art. 8, comma
3, del predetto decreto-legge»;
b) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)
estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti
l'inutilizzabilita' dell'edificio;»;
c) al comma 5, lettera f), dopo le parole: «impresa appaltatrice»
sono inserite le seguenti: «nonche' con le imprese incaricate delle
indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui
materiali».
2. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4
dell'17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel termine di
sessanta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti legittimati
depositano presso l'Ufficio speciale, con le modalita' di cui al
comma 1 dell'art. 2, la documentazione che non sia stata gia'
allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le
valutazioni in ordine alla conformita' urbanistica ed edilizia e per
il deposito del progetto strutturale o per l'autorizzazione
sismica.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli
interventi su edifici a destinazione produttiva, le determinazioni
relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
, sono adottate con le modalita'
di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La domanda
depositata a norma del comma 2 contiene in ogni caso l'indicazione
dell'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14
dicembre 2016.»
3. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17
novembre 2016, dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Domanda di contributo presentata prima dell'avvio dei
lavori). - 1. La domanda di contributo relativa agli interventi di
rafforzamento locale di cui all'art. 1, comma 1, della presente
ordinanza, per i quali non sia preventivamente intervenuto l'inizio
dei lavori e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione
nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. mediante la procedura
informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
, che costituisce
anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonche' deposito del
progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica, deve
contenere, per ciascuna unita' immobiliare compresa nell'edificio e
con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni e la
documentazione di cui agli articoli 2 e 4, comma 3, della presente
ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ed
al comma 5, lettere d) ed e) dell'art. 2.
3. Per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori e la
successiva ammissione a contributo, si applicano i commi 4-bis e
4-ter dell'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19
del 7 aprile 2017.».


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