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DECRETO del 10/01/2018
Autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, deicrediti derivanti dall'azione di regresso nei confronti delcostruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto agliacquirenti di immobili da costruire di cui al decreto legislativo 20giugno 2005, n. 122. (18A00345)

Pubblicato su: G.U. n. 18 del 23/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602
, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto il comma 3-bis, dell'art. 17, del predetto decreto
legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la
riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di
crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2001, n. 210
e, in particolare: l'art. 12, il quale istituisce presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarieta' per gli
acquirenti di beni immobili da costruire; l'art. 14, comma 7, il
quale attribuisce al Fondo l'azione di regresso nei confronti del
costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto
all'acquirente, surrogandosi nei diritti dell'acquirente stesso,
nell'ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta
nei confronti del costruttore e l'art. 15 che attribuisce la gestione
del suddetto Fondo alla «CONSAP S.p.a. - Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici» che vi provvede per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base di apposita concessione,
approvata con decreto del medesimo Ministero;
Visto l'atto di concessione per la gestione del Fondo di
solidarieta' per gli acquirenti di immobili da costruire stipulato
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «CONSAP S.p.a. -
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici» del 24 ottobre 2006,
approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
7 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre
2006, registro n. 7, foglio n. 14;
Visto, in particolare, l'art. 7 del citato atto di concessione il
quale dispone che «CONSAP S.p.a.» esercita azione di regresso nei
confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto
all'acquirente e che, a tal fine, si surroga nei diritti
dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la situazione
di crisi aperta nei confronti del costruttore, progressivamente, in
ragione e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo,
nonche' dei relativi oneri e spese e che le somme recuperate sono
imputate alla sezione autonoma del Fondo cui ha fatto capo
l'indennizzo ai fini del perseguimento degli scopi di conservazione
dell'integrita' del Fondo medesimo;
Vista la nota del 29 marzo 2017 con la quale «CONSAP S.p.a.», nel
rappresentare l'esiguita' degli introiti registrati a fronte dei
cospicui costi di gestione sostenuti per la predetta attivita' di
surroga, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva a
mezzo ruolo dei crediti derivanti dall'azione di regresso nei
confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto
all'acquirente;
Viste le note n. 33910 del 21 aprile 2017 e n. 67860 del 12
settembre 2017 del Dipartimento del tesoro;
Considerato che la «CONSAP S.p.a.» e' interamente partecipata dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota n. 207924 del 24 novembre 2017 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da «CONSAP
S.p.a.», in ragione della finalita' indennitaria del Fondo,
espressamente riconosciuta dal legislatore all'art. 12 del decreto
legislativo n. 122 del 2005 e nella considerazione che tale finalita'
e' perseguita dallo stesso nell'ambito e nei limiti delle proprie
risorse e che gli introiti derivanti dall'esercizio dell'attivita' di
surroga permangono nella disponibilita' del Fondo per indennizzare
gli aventi diritto;
Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46
, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati dal «Fondo di solidarieta' per gli
acquirenti di immobili da costruire»e recuperati da «CONSAP S.p.a. -
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici», in qualita' di
soggetto gestore del Fondo stesso, derivanti dall'azione di regresso
di cui all'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122
, esercitata nei confronti del costruttore per il recupero
dell'indennizzo corrisposto all'acquirente di immobili da costruire,
sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto
legislativo n. 122 del 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2018

Il Ministro: Padoan


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