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DECRETO del 16/01/2018
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 31giugno 2018, relativamente alle operazioni a tasso variabile,effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche'della legge 11 marzo 1988, n. 67. (18A00433)

Pubblicato su: G.U. n. 17 del 22/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato
al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con
proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili
ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di
ottenere una uniformita' di trattamento;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito con modificazioni dalla decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie." href="?service=1&id=31229&articolo=" class=linklegge>legge 28 febbraio 1990, n. 38, il
quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti
locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66
;
Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito dalla decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime." href="?service=1&id=31059&articolo=" class=linklegge>legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25
marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalita' di
determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi
suindicate, stipulati a tasso variabile;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 con il quale e'
stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR e'
sostituito dall'EURIBOR;
Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in
particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del
decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore;
Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai
fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso
variabile, il parametro della lira interbancaria e' stato sostituito
con quello del tasso interbancario;
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per
le finalita' di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB»
e' stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;
Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 e ACT/360 a tre mesi
rilevate per il mese di novembre 2017 sul circuito Reuters, pari
rispettivamente a - 0,334% e - 0,329%;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1,
della stessa;
Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a
reddito fisso, riferito al mese di novembre 2017;
Ritenuta la necessita' di fissare il costo della provvista per le
operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti
ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate
anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018 il costo massimo
della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle
leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:
a) 0,30% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) 0,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66
e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno
1989;
c) 1,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66
e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno
1990;
d) 0,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66
e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
e) 0,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66
e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;
2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione
onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono
state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura
della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.


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