DECRETO LEGISLATIVO n. 224 del 02/01/2018 Codice della protezione civile. (18G00011)
Pubblicato su: G.U. n. 17 del 22/01/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992) 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo. 2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita' previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potesta' legislativa concorrente. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. Versione PDF |