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DECRETO LEGISLATIVO n. 224 del 02/01/2018
Codice della protezione civile. (18G00011)

Pubblicato su: G.U. n. 17 del 22/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative
vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione
civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale
collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e
delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione
europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta
del 14 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017
e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9,
comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con
le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto
della disposizione medesima;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione
civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito
Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che
esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme
delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita,
l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione
civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi
fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio
della potesta' legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le
relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e
condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo
116, comma 3, della Costituzione.


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