DECRETO del 14/11/2017 Modifiche alle modalita' di concessione della garanzia del Fondo dicui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole emedie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria.(18A00280)
Pubblicato su: G.U. n. 14 del 18/01/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nell'allegato 1 al suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010; Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009, recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che, ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce le modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese; Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge n. 147 del 2013, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio relativi alle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, puo' proporre al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la nota n. 903/16 del 3 febbraio 2016 con la quale il Gestore del Fondo di garanzia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico che il Consiglio di gestione, nella seduta del 29 gennaio 2016, ha deliberato, in ragione del grado di impegno delle risorse stanziate dal 24 aprile 2013 (impieghi per euro 88.900.000 a fronte di una dotazione di euro 100.000.000), di proporre al Ministero di aumentare il limite massimo, previsto dal decreto interministeriale 24 aprile 2013, di risorse impegnabili per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti; Viste le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2014; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; Visto l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che «nell'ambito del Fondo, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013», rinviando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle relative modalita' di attuazione, che devono prevedere, in particolare, un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 percento delle risorse stesse; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai «criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto; Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e che «Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, che stabilisce le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, che approva le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento dei soggetti destinatari dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, che stabilisce le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste per i finanziamenti agevolati di cui al piu' volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 agli altri interventi del Fondo di garanzia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; b) «commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni; c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, cui e' affidata l'amministrazione del Fondo; d) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; e) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni; f) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499; g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative; i) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; l) «portafogli regionali di finanziamenti»: i portafogli di finanziamenti concessi a soggetti beneficiari ubicati nel territorio di una sola regione; m) «punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra una determinata tranche del portafoglio di finanziamenti e le tranches a questa sovraordinate e la percentuale data dal rapporto tra la stessa tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti; n) «soggetti beneficiari»: le PMI, le Mid-cap e i professionisti; o) «soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni e i seguenti soggetti autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti: 1) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; 2) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993; 3) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni; p) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral; q) «tranche junior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; r) «tranche mezzanine»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior; s) «tranche senior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative. Versione PDF |