Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 14/11/2017
Modifiche alle modalita' di concessione della garanzia del Fondo dicui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole emedie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria.(18A00280)

Pubblicato su: G.U. n. 14 del 18/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma
3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto
forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta
nell'allegato 1 al suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014;
Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la
Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie
imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n.
182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per
l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato
dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010;
Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016, con la
quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a
imprese Mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico
(SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita'
della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli
interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009,
recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare
alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in
particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che, ai
fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di
garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662
, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle
risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le
modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti
attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di
percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del
predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli
di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del
2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su
portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662
» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157
del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma 4,
del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce le modalita' di
concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese;
Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto interministeriale 24
aprile 2013, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge n. 147 del 2013,
sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio relativi alle
garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, puo'
proporre al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale modifica
del limite massimo di risorse impegnabili, da disporre con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la nota n. 903/16 del 3 febbraio 2016 con la quale il Gestore
del Fondo di garanzia ha comunicato al Ministero dello sviluppo
economico che il Consiglio di gestione, nella seduta del 29 gennaio
2016, ha deliberato, in ragione del grado di impegno delle risorse
stanziate dal 24 aprile 2013 (impieghi per euro 88.900.000 a fronte
di una dotazione di euro 100.000.000), di proporre al Ministero di
aumentare il limite massimo, previsto dal decreto interministeriale
24 aprile 2013, di risorse impegnabili per il rilascio di garanzie su
portafogli di finanziamenti;
Viste le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere
generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di
finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105
dell'8 maggio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Visto l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
che prevede che «nell'ambito del Fondo, gli interventi ivi previsti
sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a
quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco
tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4
, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai
sensi della medesima legge n. 4 del 2013», rinviando a un decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle
relative modalita' di attuazione, che devono prevedere, in
particolare, un limite massimo di assorbimento delle risorse del
Fondo non superiore al 5 percento delle risorse stesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56
dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art.
1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai
«criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per
l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo
decreto;
Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013,
cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i
finanziamenti di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013 «possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai
fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria
e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto
richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita'
dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di
inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»
e che «Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i
termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli
altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del
citato Fondo»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
dell'11 dicembre 2015, che stabilisce le modalita' di valutazione dei
finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n.
69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 135 del 13 giugno 2017, che approva le modificazioni e le
integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione
delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento
dei soggetti destinatari dei finanziamenti agevolati di cui al citato
art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157
del 7 luglio 2017, che stabilisce le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso previste per i
finanziamenti agevolati di cui al piu' volte citato art. 2 del
decreto-legge n. 69 del 2013 agli altri interventi del Fondo di
garanzia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59
»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in
favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della
tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
b) «commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione
omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del
decreto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del
Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, cui e'
affidata l'amministrazione del Fondo;
d) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia
e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
e) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662
, e successive modificazioni e integrazioni;
f) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di
dipendenti non superiore a 499;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media
dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' i
loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative;
i) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti,
riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni,
quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale
il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie
accessorie richieste, ecc.;
l) «portafogli regionali di finanziamenti»: i portafogli di
finanziamenti concessi a soggetti beneficiari ubicati nel territorio
di una sola regione;
m) «punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che
determina la suddivisione tra una determinata tranche del portafoglio
di finanziamenti e le tranches a questa sovraordinate e la
percentuale data dal rapporto tra la stessa tranche sul valore
nominale del portafoglio di finanziamenti;
n) «soggetti beneficiari»: le PMI, le Mid-cap e i professionisti;
o) «soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni e i seguenti soggetti
autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita'
di concessione di finanziamenti:
1) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui
all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
2) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art.
114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993;
3) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58
, e successive modificazioni e integrazioni;
p) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica
nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite
del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di
protezione del credito di tipo personale o attraverso cash
collateral;
q) «tranche junior»: nella tranched cover, la quota del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate
dal medesimo portafoglio;
r) «tranche mezzanine»: nella tranched cover, la quota del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal
medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior;
s) «tranche senior»: nella tranched cover, la quota del
portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore
nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche
mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto
erogante.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni e
nelle disposizioni operative.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso