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DECRETO del 29/12/2017
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione diorigine controllata «Lambrusco di Sorbara», per le tipologie Spumantee Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.(18A00249)

Pubblicato su: G.U. n. 12 del 16/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010
;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n.
607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,
di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE)
n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre .2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa
dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lambrusco di Sorbara»;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della predetta DOC;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara», che prevede la facolta' per il
Ministero di poter ridurre i limiti dell'acidita' totale minima;
Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena,
trasmessa per il tramite della Regione Emilia Romagna con nota n.
773552 del 19 dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del
valore minimo dell'acidita' totale dei vini a Denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara», ai sensi del sopra
richiamato art. 6, comma 2, del disciplinare di produzione, per tutte
le tipologie di vini spumante e frizzante, per i prodotti derivanti
dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 0,5 g/l
(da 6 a 5,5 g/l);
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017
e' stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidita'
totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle
annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l)
non e' tale da incidere negativamente sulle caratteristiche
organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un
limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5
g/l previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea;
Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista
la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla
Commissione UE;
Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali,
per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in
tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della
Regione Emilia Romagna con la citata nota n. 773552 del 19 dicembre
2017;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a Denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara» nei termini sopra evidenziati e
limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale
2017/2018;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione
alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini
DOP e IGP;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a Denominazione
di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», previsto all'art. 6
del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo modificato con
il decreto ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le
produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, e'
ridotto di 0,5 g/l per tutte le tipologie «Spumante» e «Frizzante»
(da 6 a 5,5 g/l).
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione
prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il dirigente: Polizzi


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