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DECRETO del 29/12/2017
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione diorigine controllata «Gambellara». (18A00235)

Pubblicato su: G.U. n. 11 del 15/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238 «Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010
;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE)
n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,
di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna
modifica al documento unico, nell'ambito dei quali sono da
riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune
disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art.
118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della
Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa
dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 con
il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata dei vini «Gambellara» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre
2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione
della DOC «Gambellara»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP -
vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Gambellara»;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014 e sul sito internet del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della predetta DOP;
Vista la nota della Regione Veneto del 23 febbraio 2017, con la
quale e' stato segnalato che nel predetto disciplinare di produzione,
all'art. 5, e' stata erroneamente omessa, rispetto al disciplinare
preesistente a quello approvato con la modifica di cui al citato
decreto ministeriale 20 settembre 2011, per la tipologia di vino
«Gambellara» Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino, e
con la quale la stessa regione, ha chiesto di provvedere, mediante
apposita modifica del disciplinare, al ripristino della predetta
disposizione;
Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e' risultato
che l'omissione di detta tipologia varietale e' da imputarsi ad un
mero errore materiale verificatosi al momento della redazione del
disciplinare consolidato con le modifiche approvate con il citato
decreto 20 settembre 2011;
Ritenuto necessario, pertanto, in accoglimento della richiesta
delle Regione Veneto, apportare apposita modifica correttiva
dell'art. 5 del disciplinare di produzione in questione, mediante il
ripristino, per la tipologia di vino «Gambellara» Classico Vin Santo,
della resa massima delle uve in vino, nella misura del 40%, anche in
considerazione del fatto che detta previsione costituisce un elemento
essenziale del disciplinare, ai sensi della vigente normativa
nazionale e dell'Unione europea in materia di vini DOP;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20 marzo 2017 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Gambellara», cosi' come da
ultimo modificato con il decreto ministeriale 13 ottobre 2014
richiamato in premessa, e' inserito, dopo il sesto comma, il seguente
comma:
«Per la produzione della tipologia Gambellara Classico Vin Santo,
la resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 40%.».
2. La modifica al disciplinare di cui al comma 1 sara' inserita sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e
IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento
del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il dirigente: Polizzi


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