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DECRETO del 19/10/2017
Scioglimento di tredici societa' cooperative aventi sede nelleRegioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche,Piemonte, Puglia e Sardegna. (18A00103)

Pubblicato su: G.U. n. 6 del 09/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad € 25.000,00»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013 «Regolamento di Organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico»;
Considerato che, la pubblicazione nella G.U.R.I., e' resa
necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati
irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non
e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per
la comunicazione di avvio del procedimento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto
1990, n. 241
, in data 11 maggio 2017, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 108, e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio
del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza
nomina del commissario liquidatore di n. 13 societa' cooperative
aventi sede nelle regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna, ai sensi delle norme
sopra indicate;
Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241
, ha fatto pervenire memorie e altra
documentazione in merito all'adozione del provvedimento di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla
sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le 13
(tredici) societa' cooperative di cui all'allegato elenco che
costituisce parte integrante del presente decreto.


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