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DECRETO del 23/11/2017
Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo perla lotta alla poverta' e all'esclusione sociale annualita' 2017.(17A08703)

Pubblicato su: G.U. n. 2 del 03/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196
»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del
2016»;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre
2003, n. 350
;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale
stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del
2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e
successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in
materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo
indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388
, e successive modificazioni, e dagli
stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281
, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244
, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il
quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali e' incrementato di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello
Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui
all'art. 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali sarebbe stata nel 2016 pari a 12.589.741,00 milioni
di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi
che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e
che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni;
Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita' a
decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono
da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui
quantificazione non comprende le quote afferenti alle Province
autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi
escluse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57
, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019 (legge di stabilita' 2017)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli
delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la
Tabella 4;
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9
«Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» per
l'annualita' 2017 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo
da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24)- Programma 3.2
(24.12) - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali» - Azione «Concorso dello Stato
alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;
Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale
per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente,
ammontava complessivamente ad € 311.553.204,00;
Vista l'intesa raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi
680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», concernente il contributo
alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno
2017, secondo la quale tali regioni contribuiscono agli obiettivi di
finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilita'
2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle regioni per un
ammontare pari a 485,2 milioni di euro, in tal modo riducendo lo
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro
99.762.949,94;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art. 73, comma 1,
secondo cui «a decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura
degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel
programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle
organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia", per complessivi 21,96 milioni di euro,
in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali ad euro 77.802.949,94»;
Visto il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017,
attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante «Delega recante
norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
che, all'art. 7, comma 8, stabilisce che «al fine di permettere una
adeguata implementazione del ReI e di garantirne l'operativita', a
decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei servizi
sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e
all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul
Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri
di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8 della
legge 8 novembre 2000, n. 328»;
Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, alla
ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo
da ripartire per le politiche sociali» per complessivi €
77.802.949,94, e alle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3550
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale» per
complessivi € 212.000.000,00, secondo il piano di riparto nelle
tabelle allegate, da destinare al finanziamento dei vari interventi
previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 21 settembre 2017 l'intesa della Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le
seguenti definizioni:
a) «Rete della protezione e dell'inclusione sociale»: la Rete di
cui all'art. 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
b) «Piano sociale nazionale»: il Piano, elaborato dalla Rete della
protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6,
lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale
strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali;
c) «Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta'»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera b),
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento
programmatico dell'utilizzo delle risorse della quota destinata ai
servizi territoriali del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo
decreto legislativo;
d) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147
;
e) «SIUSS»: il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di
cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.


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