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DECRETO del 20/12/2017
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia deglianimali selvatici nei giardini zoologici. (17A08711)

Pubblicato su: G.U. n. 2 del 03/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente
l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/ CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici." href="?service=1&id=124997&articolo=" class=linklegge>decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale e'
stata disposta la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 nonche'
l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 nel predetto decreto;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con
modificazioni dalla decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee." href="?service=1&id=162768&articolo=" class=linklegge>legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale e'
stata disposta la modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73
;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 gennaio 2006, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con il quale e' stato modificato l'allegato 4 al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73
;
Visto il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73
che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli
allegati al suddetto decreto legislativo, recanti linee guida in
materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono possedere
per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene degli
animali e relativi aspetti veterinari nonche' in materia di
protezione e sicurezza del pubblico e degli operatori, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2015 con il quale sono
stati modificati gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 21 marzo
2015, n. 73
;
Vista l'istruttoria del tavolo tecnico a cui hanno partecipato i
rappresentanti della Amministrazioni interessate le cui riunioni si
sono svolte nei giorni 27 marzo, 10 maggio, 3 luglio, 24 luglio 2017;
Considerato che si e' concordato all'esito dei suddetti tavoli di
aggiornare l'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73
con le specifiche prescrizioni concernenti le attivita'
di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di
conservazione della biodiversita' con i delfini, nell'ambito di
specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in
possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini
appartenenti alla specie Tursiops truncatus;
Visti i formali concerti espressi dal Ministero della salute
acquisito con nota prot. PNM/22950 del 24 ottobre 2017, dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. 12567
del 24 ottobre 2017 e dall'Arma dei Carabinieri con nota prot. 6775
del 6 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73
, recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 37, e' sostituito dal seguente:
«37. Il nuoto con i delfini e' permesso solo all'addestratore.
Al medico veterinario, al biologo e al curatore e' consentito di
effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla
loro cura o all'ispezione delle strutture. Altri soggetti possono
essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per scopi
scientifici, dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita'
scientifica CITES. E' altresi' consentito l'ingresso in vasca ai
soggetti che partecipano ad attivita' di educazione e
sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della
biodiversita' con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative
programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di
Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico
veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con
specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti
preventivamente l'idoneita' sanitaria e comportamentale dei delfini
interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di
benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di
cui all'allegato 2, lett.C), paragrafo 4, dl decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 73
. Tali programmi devono essere comunicati
preventivamente al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della salute
nonche' all'Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva
competenza. L'attivita' di educazione e sensibilizzazione previste
non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30 giorni
dall'avvenuta comunicazione. L'ingresso in vasca e' consentito anche
al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e
manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o
collaboratori della struttura competenti nelle attivita' svolte.»;
b) il paragrafo 39, e' sostituito dal seguente:
«39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio
nonche', ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche di
mantenimento.».
c) il terzo periodo del paragrafo 41 e' sostituito dal seguente:
«41. Il pesce congelato deve essere conservato a -18°C e
utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel
caso delle altre specie.».


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