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DECRETO del 06/12/2017
Revoca dell'amministratore unico della «Uria - Societa' cooperativa»,in Ischitella e nomina del commissario governativo. (17A08666)

Pubblicato su: G.U. n. 1 del 02/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Uria - Societa' cooperativa»,
con sede in Ischitella (FG) conclusa in data 8 maggio 2017 e del
successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 luglio 2017 con
la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale
di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di
accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate e
piu' precisamente: non risulta istituito il registro delle
deliberazioni dell'amministratore unico; non risulta effettuato il
versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio
riferito agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n.
59/1992
; non risulta effettuato il versamento del contributo di
revisione per il biennio 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed
interessi; il valore del capitale sociale esposto nel bilancio
d'esercizio 2016 non corrisponde alle quote sottoscritte e versate
dai soci presenti nel relativo libro; i bilanci relativi agli
esercizi 2014, 2015 e 2016 non indicano l'esatto importo da destinare
quale quota del 3% degli utili ai Fondi mutualistici; inoltre non e'
stato fornito alcun chiarimento in merito ai tre soci fondatori che
non svolgono alcun tipo di attivita' lavorativa, mentre quattro ex
soci, usciti dalla compagine sociale, risultano essere ancora
occupati;
Vista la nota 369333, trasmessa in data 11 settembre 2017, con la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa;
Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
comunicazione di avvio del procedimento;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che
incide, sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che
viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo
eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero,
articolata su base regionale, sulla base delle attitudini
professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi
curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed
efficace assunzione di funzioni da parte del professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra
illustrata;
Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del
parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 78
a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le
ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del
rinnovo del Comitato medesimo;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti
dal curriculum vitae del dott. Gianluca Testa;

Decreta:

Art. 1

L'amministratore unico della societa' cooperativa «Uria - Societa'
cooperativa», con sede in Ischitella (FG), codice fiscale
03968360713, costituita in data 23 giugno 2014, e' revocato.


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