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DECRETO del 10/01/2012
Autorizzazione all'Istituto Mediterraneo di certificazioneagroalimentare a svolgere le attivita' di controllo per la DOCG«Aglianico del Taburno» ai sensi dell'articolo 13 del decretolegislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A00873)

Pubblicato su: G.U. n. 23 del 28/01/2012
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di
controllo e di prospetto tariffario;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Aglianico del Taburno» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e, contestualmente, ha revocato
la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e
«Taburno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Visto il decreto dirigenziale prot. 24411 del 21 ottobre 2011
concernente la proroga del decreto di conferimento all'Istituto
Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo affidate con decreto dirigenziale
prot. 11075 del 16 ottobre 2008, tra le quali la DOC «Aglianico del
Taburno» e «Taburno»;
Vista la nota del 28 dicembre 2011 con la quale il Consorzio tutela
vini samnium ha comunicato la volonta' della filiera di individuare
l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale
struttura di controllo della denominazione di origine controllata e
garantita «Aglianico del Taburno»;
Vista la nota prot. 2011.0990210 del 30 dicembre 2011 inoltrata
dalla competente regione Campania con la quale e' stato espresso il
parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario
presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione
Agroalimentare per la denominazione di origine controllata e
garantita «Aglianico del Taburno»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione
Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di
origine controllata e garantita di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto
Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare;

Decreta:

Art. 1

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con
sede in Napoli, corso Meridionale, 6, e' autorizzata ad effettuare i
controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n.
1234/2007, e successive disposizioni applicative, per la DOCG
«Aglianico del Taburno» nei confronti di tutti i soggetti presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di
origine.


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