DECRETO LEGISLATIVO n. 230 del 29/12/2011 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva
97/5/CE. (12G0014)
Pubblicato su: G.U. n. 31 del 07/02/2012 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Normativa contabile 1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.». 2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter». 3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998;»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993»; c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali.»; d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis»; e) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi contabili internazionali.»; f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche' per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.».
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