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DECRETO del 19/10/2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Diqua», registrato al n. 13852, a nome dell'Impresa Sharda Worldwide Exports Ltd. (12A00034)

Pubblicato su: G.U. n. 4 del 05/01/2012
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108
, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290
concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente
«Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 29 maggio 2007 presentata dall'impresa Chemia
S.p.a., con sede legale in Dosso (Ferrara), via Statale 327, diretta
ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato
«Sanaclor» contenente la sostanza attiva metazaclor;
Visti i documenti con i quali l'impresa Chemia S.p.a. comunica la
sostituzione, in corso di registrazione, della sostanza attiva
metazaclor con la sostanza attiva diquat;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il
Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Pisa -
Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza
attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194
fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva
2001/21/EC della Commissione del 5 marzo 2001;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di
scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194
fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10
novembre 2010;
Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla
documentazione tecnico - scientifica presentata dall'impresa Sharda
Worldwide Exports Pvt Ltd, a sostegno dell'istanza autorizzazione del
prodotto fitosanitario del proprio prodotto fitosanitario denominato
«Dessicash»;
Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico
accesso al dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n.
194/1995
, all'impresa Chemia Spa per la registrazione del prodotto
fitosanitario «Sanaclor»;
Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Sharda
Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai,
Dominic Holm, 29 Road, all'impresa Chemia Spa, nella procedura di
registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in
corso di registrazione;
Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27857 con
la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione
dell'iter di registrazione;
Vista la nota pervenuta in data 19 settembre 2011 da cui risulta
che l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd ha presentato la
documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler
variare la denominazione del prodotto in «Diqua»;
Ritenuto di autorizzare il prodotto «Diqua» fino al 31 dicembre
2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in
Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road e' autorizzata ad immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIQUA con la
composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:
Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB
(GB);
Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria;
Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Społka Akcyjna, ul. Chemikow
1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13852.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: Borrello


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