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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.70
Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.


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F i n a l i t a'
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza, cosi' come previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo
le modalita' organizzative disciplinate nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed
adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui
al presente decreto.
3. Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4,
comma 4, della legge n. 191 del 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.



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