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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n.447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


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Modalita' di esecuzione
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le
strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri
soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista
dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati
professionalmente ne' economicamente, in modo diretto o indiretto,
all'impresa, che ne attestano la conformita' al progetto approvato,
l'agibilita' e l'immediata operativita'.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui
all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale
dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa
vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del
collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo
successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, il collaudo puo' avere luogo a cura dell'impresa, che ne
comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito
positivo del collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita' produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti
previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli
impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare
la sanita', la sicurezza e la tutela ambientale, nonche' la loro
conformita' alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di
lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, e' rilasciato sotto la piena
responsabilita' del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione
risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti
norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la
struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione
in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla
competente procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformita' alle
prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione
degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di
agibilita', del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di
ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di
competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze
agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la
ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e
adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla
legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche
presso l'archivio informatico della regione e della struttura
comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le
amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di
controllo in materia, e dalle connesse responsabilita' previste dalla
legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di
collaudo degli impianti.


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