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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n.447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


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Principi organizzativi
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la
competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di
un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta
della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni,
attestanti la conformita' dei progetti alle singole prescrizioni
previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza
degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da societa' di professionisti e
sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell'impresa. L'autocertificazione non puo' riguardare le materie di
cui all'articolo 1, comma 3, nonche' le ipotesi per le quali la
normativa comunitaria prevede la necessita' di una apposita
autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta,
viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla
regione nel cui territorio e' localizzato l'impianto, agli altri
comuni interessati nonche', per i profili di competenza, ai soggetti
competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente
nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di
pubblicita'; contestualmente la struttura da' inizio al procedimento
per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda
la struttura puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione
degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il
predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti
concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine
di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti
integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e
progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche
di settore o qualora il progetto si riveli di particolare
complessita' ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il
comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto,
nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il
responsabile del procedimento puo' convocare il soggetto richiedente
per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito
verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle
caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti,
a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano
compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui
all'articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso
fino alla presentazione del progetto modificato conformemente
all'accordo.
6. Ferma restando la necessita' della acquisizione della
autorizzazione nelle materie per cui non e' consentita
l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice,
individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la
realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura,
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il
proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per
l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al
progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La
realizzazione dell'opera e' comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi dclla normativa
vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti
salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di
correzioni o integrazioni, ravvisa la falsita' di alcuna delle
autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette
immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento e'
sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione
edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo
quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, e' concluso entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero
dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta
della struttura.
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di
soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7
agosto 1990, n. 241
, come modificata dall'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127
.
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la
realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, nonche' alle prescrizioni contenute nei
titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa
e' tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e' comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai
sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsita' di una delle
autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od
omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il
responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese
dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla
competente procura della Repubblica dandone contemporanea
comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e
gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli
ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni
dalla avvenuta pubblicita' di cui al comma 2, memorie e osservazioni
o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il
responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione
alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i
partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed
esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su
quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente,
la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non piu' di venti
giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio
dell'attivita' previa semplice comunicazione ovvero denuncia di
inizio attivita'.



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