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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n.447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


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Individuazione delle aree da destinare
agli insediamenti produttivi
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di
impianti produttivi, in conformita' alle tipologie generali e ai
criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' effettuata dai
comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani
territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in
contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali
vigenti, la variante e' approvata, in base alle procedure individuate
con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune
e' tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia,
ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e'
subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni
eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di
conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto
1990, n. 241
, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127
.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare
all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il
consiglio comunale puo' subordinare l'effettuazione degli interventi
alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi
dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2,
la necessita' dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di
apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di
procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli
impianti e' subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle
modalita' indicati nella convenzione.



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