DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n.447 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi 1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformita' alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante e' approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune e' tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e' subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale puo' subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessita' dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti e' subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalita' indicati nella convenzione.
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