REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 243 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Rappresentante degli eredi
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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