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REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


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Rappresentante degli eredi

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.


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