Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


Articolo 187   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

TITOLO IV
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Art. 187
Domanda di ammissione alla procedura

L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso