REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 180 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Approvazione del concordato e udienza di omologazione
Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza.
I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.
Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.
Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.
Versione PDF |