REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 166 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Pubblicità del decreto
Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.
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