REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 152 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Proposta di concordato
La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori.
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