REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 144 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Procedimento di riabilitazione
L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.
Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.
Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.
Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.
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