REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 128 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Approvazione del concordato
Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.
I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.
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