REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 121 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Casi di riapertura del fallimento
Nei casi preveduti dai nn. 3) e 4) dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.
La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
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