Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


Articolo 85   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace

Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso