REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 74 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Contratto di somministrazione
Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72.
Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute.
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