Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


Articolo 64   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

SEZIONE III
Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 64
Atti a titolo gratuito

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.


 Versione PDF


(c) 2002-2005 www.infoleges.it -  Note legali e Condizioni d'uso