REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 36 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Reclamo contro gli atti del curatore
Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.
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