REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 35 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Integrazione dei poteri del curatore
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.
Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.
In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.
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