REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267 DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo 34 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo Deposito delle somme riscosse
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.
Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.
In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.
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