DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91 Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Articolo 15 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo 1. Presso il Ministero della sanita' e' costituita una commissione interministeriale di coordinamento presieduta dal direttore generale della direzione generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanita' o da un suo sostituto e composta da: a) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della sanita', dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento della protezione civile; b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente; c) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'. 2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanita'. 4. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati. 5. La commissione svolge i seguenti compiti: a) esamina le notifiche di cui agli articoli 8, 9 e 10 ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 16; b) esprime parere, su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto; c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Versione PDF |