Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 641 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato (( da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso )), ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita` di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo` essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera` a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine puo` essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. (( Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi. )) Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia` efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento
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