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Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
CODICE DI PROCEDURA CIVILE


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ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA


Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato (( da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso )), ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di
consegnare la cosa o la quantita` di cose chieste o invece di queste
la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo` essere fatta
opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di
opposizione, si procedera` a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine puo` essere ridotto fino
a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta.
(( Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione
europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino
a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e'
di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta
ne' superiore a centoventi. ))

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che
hanno gia` efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il
giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento


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