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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO

1. La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro
matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o
di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona
senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche` non
segua il matrimonio.

2. L'annullamento del matrimonio importa la nullita` della
donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di
buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato
della sentenza che dichiara la nullita` del matrimonio. Il coniuge
di buona fede non e` tenuto a restituire i frutti percepiti
anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

3. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i
figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio
putativo.


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