Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 785 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO 1. La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche` non segua il matrimonio. 2. L'annullamento del matrimonio importa la nullita` della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullita` del matrimonio. Il coniuge di buona fede non e` tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. 3. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
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