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Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
CODICE DI PROCEDURA CIVILE


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ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE


Il giudice istruttore, se l'opposizione non e` fondata su prova
scritta o di pronta soluzione, puo` concedere, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia
gia` stata concessa a norma dell'art. 642.

(( Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto
ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. ))

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre
cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni
(1).

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 137 del 4 maggio 1984,
ha dichiarato l'illegittimita` del presente comma nella parte in cui
dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la
parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto
d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare dei danni delle spese e
delle eventuali restituzioni, debba e non possa concederla solo dopo
aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma
primo e la corrispondenza della cauzione offerta all'entita` degli
oggetti indicati nel comma secondo dell'art. 648.


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