Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 648 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE Il giudice istruttore, se l'opposizione non e` fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo` concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia` stata concessa a norma dell'art. 642. (( Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. )) Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1). ------- (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 137 del 4 maggio 1984, ha dichiarato l'illegittimita` del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare dei danni delle spese e delle eventuali restituzioni, debba e non possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma primo e la corrispondenza della cauzione offerta all'entita` degli oggetti indicati nel comma secondo dell'art. 648.
Versione PDF |