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Categoria: Commercio, cooperative di consumo Settore: Commercio Data stipula: 6-12-1996 Data decorrenza: 1-1-1997 Data scadenza: 31-12-1998
L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma,
tra
l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue);
l'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue);
la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della
Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)
l'Associazione Generale Cooperative Italiane
e
la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e
Servizi (FILCAMS-CGIL);
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
e del Turismo (FISASCAT-CISL);
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-
UIL)
in applicazione di quanto stabilito del Protocollo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993 e dall'art. 181 del CCNL 3 dicembre 1994
si è stipulato la presente ipotesi di accordo della parte
retributiva del CCNL per il biennio 1997-1998.
Art. 1.
A decorrere delle scadenze appresso indicate a tutto il personale
qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non
assorbibili ad integrazione di quelli di cui all'art. 143 del CCNL 3
dicembre 1994:
DAL DAL DAL TOTALE
LIVELLI 1.1.97 1.1.98 1.7.98
QUADRI 255 123.958 97.396 106.250 327.604
I 232 112.778 88.611 96.667 298.056
II 202 98.194 77.153 84.167 259.514
III 180 87.500 68.750 75.000 231.250
III 167 81.181 63.785 69.583 214.549
IV 155 75.347 59.201 64.583 199.131
IV 144 70.000 55.000 60.000 185.000
V 130 63.194 49.653 54.167 167.014
VI 100 48.611 38.194 41.667 128.472
Art. 2.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e dalle date
successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda
per ciascun livello d'inquadramento è la seguente:
DAL 1.1.97 DAL 1.1.98 DAL 1.7.98
LIVELLI
QUA 255 1.643.724 1.741.120 1.847.370
DRI
I 232 1.495.469 1.584.080 1.680.747
II 202 1.302.087 1.379.240 1.463.407
III 180 1.160.276 1.229.026 1.304.026
III 167 1.076.480 1.140.265 1.209.848
IV 155 999.126 1.058.327 1.122.910
IV 144 928.221 983.221 1.043.221
V 130 837.977 887.630 941.797
VI 100 644.597 682.791 724.458
Art. 3.
Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è attribuita la qualifica
di quadro, conserveranno il parametro 242 con i seguenti aumenti
retributivi:
LIVELLI DAL 1.1.97 DAL 1.1.98 DAL 1.7.98 TOTALE
Ex 1° 242 117.639 92.431 100.833 310.903
Super
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e dalle date
successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda
per l'ex 1° Super, è la seguente:
LIVELLI DAL 1.1.97 DAL 1.1.98 DAL 1.7.98
Ex 1° 242 1.559.927 1.652.358 1.753.191
Super
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno
corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste
dall'art. 72 CCNL 3 dicembre 1994 (vedi tabella n. 1 allegata).
Allegato n. 1
ELEMENTI RETRIBUTIVI RIFERITI AGLI APPRENDISTI
Paga base nazionale conglobata
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Livello IV
(par. 144) Dal Dal Dal
1.1.1997 1.1.1998 1.7.1998
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Primi 12 mesi 696.166 737.416 782.416
Successivi 12 mesi 788.988 835.738 886.738
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