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Categoria: Collaborazioni coordinate e continuative (FEDERTERZIARIO)
Settore: Altro
Data stipula: 3-10-2000
Data decorrenza: 1-10-2000
Data scadenza: 30-9-2002

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 3 ottobre 2000, in Roma

TRA

-    L'Associazione  Federterziario, Federazione Italiana  del  Terziario,
  dei  Servizi,  del  Lavoro autonomo, della Piccola Impresa  industriale,
  Commerciale ed Artigiana, rappresentata dal Presidente Ruggero GO.
-      L'Associazione   Federterziario   Sud,   Federazione    dell'Italia
  Meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola
  Impresa   industriale,  Commerciale  ed  Artigiana,  rappresentata   dal
  Presidente Francesco Franco

e

-      La   ALE-UGL,   Associazione   Lavori   Emergenti   aderente   alla
  Confederazione  Unione  Generale  del  Lavoro,  rappresentata  dal  Vice
  Presidente Nazionale Luca Malcotti

si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE


Letto, confermato e sottoscritto


Federterziario
Federterziario Sud
Ale-Ugl



CONTRATTO  COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE
E CONTINUATIVE

Titolo 1 -Disposizioni  generali - Validità e sfera  di  applicazione  del
          contratto

Art. 1

Il  presente contratto collettivo nazionale disciplina in maniera unitari,
per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere
dalle aziende o dalle cooperative, da enti organismi in genere.

Le  prestazioni  oggetto  del presente accordo si  caratterizzano  sia  in
ragione  della  loro  atipicità  operative,  sia  per  il  loro  contenuto
professionale  (economico-giuridico-informativo-promozionale-scientifico);
devono  essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi,  anche
se  plurimi;  devono  essere rese senza impieghi di mezzi  organizzati  da
parte del collaboratore, non devono essere riconducibili né alla tipologia
di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.

Il  presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.

L'adozione  del presente CCNL è riservata alle aziende o alle  cooperative
rappresentate dalle organizzazioni datoriali stipulanti.

Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e
pertanto  non  è ammessa la parziale applicazione, né la cumulabilità  con
altre regolamentazioni pattizie.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le organizzazioni stipulanti
dichiarano  che il presente accordo non intende sostituire  le  condizioni
eventualmente più favorevoli praticate al collaboratore in forza alla data
della  sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam",  fatta
eccezione  di  quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono  la
scadenza.

Per  quanto  non  espressamente  previsto dal  presente  CCNL  valgono  le
disposizioni di legge vigenti in materia.

In  via  esemplificativa,  non esaustiva, le  attività  di  collaborazione
coordinata e continuativa sono:


COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN ATTIVITÀ DI MERCATO

1.  Amministratori in genere (di società ed enti);

2.   Sindaci  e  revisori  di  società e di enti in  genere  (iscritti  al
   registro di cui al Decr. Leg. N. 88/92;

3.  Partecipazione a collegi e commissioni;

4.   Collaborazioni  a giornali, riviste, enciclopedia  e  libri  similari
   (traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti ecc.);

5.  Collaborazioni ad attività radiotelevisive;

6.  Collaborazioni ad attività sportive;

7.    Collaboratori   e   procacciatori  di  agenzia   d'affari,   agenzie
   immobiliari, multiproprietà uffici e residence;

8.   Collaboratori e procacciatori di agenzie di assicurazioni in gestione
   libera;

9.   Collaboratori e procacciatori di agenzie di brokeraggio  assicurativo
   e finanziario;

10.  Collaboratori  e procacciatori di finanziarie, promotori  finanziari,
   società di intermediazione;

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